Philéas: V.I.A… o non V.I.A. ?
dic 2nd, 2009 by Redazione
Gli obiettivi della Legge 211/92, che ha permesso al CIPE di finanziare quello che doveva essere un grande sistema di trasporto di massa rapido ed ecologico e che si è ridotto al breve tratto Pescara-Montesilvano sulla Strada-Parco, non oltre via Muzii, erano: l’ installazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tramvie veloci nelle aree urbane e in altre città minori; la realizzazione di collegamenti ferroviari con aree aeroportuali, espositive e universitarie. La legge prevedeva anche che detti sistemi di trasporto fossero sottoposti a V.I.A.
Ben un anno dopo l’aggiudicazione della gara di appalto alla Balfour Beatty si scopre che il responsabile dell’ Ufficio regionale che si occupa delle Valutazione d’Impatto Ambientale, architetto Sorgi, in data 22 luglio 2008 , invia alla GTM una comunicazione dove dichiara che, in base al DL 4/2008 il Philéas non è da assoggettare a V.I.A. L’aspetto determinante, a parere di Sorgi, è che non è a guida vincolata.
Scopriamo invece che il Phileas è a guida vincolata su percorso riservato (Strada Parco) e a guida manuale su percorso promiscuo. Lo dichiara la stessa ditta appaltatrice ( Progetto_TPL_Pescara).
Dunque, funzionando a guida vincolata su gran parte del tracciato doveva essere assoggettato a V.I.A. e in quanto a guida manuale nel resto del percorso “dovrà necessariamente soddisfare tutti i requisiti imposti dalle norme specifiche sui filobus e dovrà essere omologato ai sensi del D.M. n.328 del 10-07-03.” (come è scritto nel parere preliminare sul rilascio del Nulla Osta sulla sicurezza che il Ministero dei Trasporti, in data 6 aprile 2007, ha inviato alla GTM e alla Regione).
A questo proposito è necessario osservare che Il Codice della Strada Italiano prevede all’articolo 61 comma 2: “ gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m. “ Le dimensioni pubblicizzate dalla ditta costruttrice, per quanto riguarda la lunghezza del Phileas in versione filobus prevedono una lunghezza del mezzo pari a mt. 18,44, eccedente quindi la lunghezza massima prevista dal Codice della Strada Italiano per questo tipo di mezzi.
A proposito di correttezza delle procedure riportiamo l’esempio della Regione Emilia: nel 2000 il Comune e la Provincia di Bologna, il Comune di San Lazzaro di Savena e l’ATC hanno progettato un nuovo sistema di trasporto pubblico. La scelta è stata indirizzata su un veicolo elettrico ad alta capacità di trasporto che, invece di correre su binari in ferro come i classici tram, viaggia su gomme. Inoltre, grazie ad un sistema di guida assistita, questo veicolo può operare sia su sede propria con guida vincolata sia sulla strada normale come un filobus tradizionale. La differenza sostanziale fra loro e noi (a parte “l’ampiezza” del collegamento) sta nel fatto che l‘Amministrazione di Bologna, prima ancora di avere l’autorizzazione del progetto da parte del Ministero dei Trasporti e della prima deliberazione CIPE, ovviamente molto prima della gara d’appalto, ha avviato la Valutazione d’Impatto Ambientale.
Sotto questo aspetto quella della Regione Abruzzo ci appare quanto meno una forzatura procedimentale. Ma tutto l’iter della filovia è una storia opaca, portata avanti senza il minimo coinvolgimento dei cittadini e in cui anche la GTM S.p.A non brilla certo per trasparenza: ci nega l’accesso agli atti (come per es. l’elaborato contrattuale con la Balfour Beatty e il progetto esecutivo) con la motivazione che essendo una società di natura privatistica non sono obbligati a rendere noti i propri contratti.
Ma non tengono conto dell’ art.23 della L. 241/90 (c.detta Legge sulla Trasparenza ) che definisce normativamente l’ambito applicativo del diritto di accesso con riferimento ai soggetti di diritto privato, riconnettendo gli obblighi di trasparenza e imparzialità non alla natura del soggetto ma alla natura dell’attività; si deve quindi fare una distinzione tra attività privatistica finalizzata alla cura di interessi pubblici e attività privatistica non caratterizzata a vincoli di scopo.
Fino a prova contraria la GTM è si una società per azioni ma a capitale pubblico e gestisce esclusivamente un servizio pubblico. I suoi atti e contratti devono quindi essere Trasparenti.
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La Strada parco deve rimanere pedonabile e cilabile, punto e basta !!! Se hanno bisogno di rubare altri soldi individuino altri modi, tanto la fantasia non gli manca.
10,100,1000 strade parco !!!
Basta auto e cemento !!!