Non ci stancheremo mai
Mag 27th, 2007 by editor
Maggio 27th, 2007
Nelle linee di liberalizzazione del mercato e di privatizzazione delle attività economiche, che nell’ultimo decennio sono sembrate imporsi anche nel nostro Paese, sia pure con varie contraddizioni e sia pure per l’impulso determinante del diritto comunitario, una posizione singolare ha assunto il demanio marittimo.
“Per esso, infatti, tali linee non hanno assolutamente inciso: così come i condoni per l’abusivismo edilizio (l. n. 269 del 2003) non hanno riguardato gli immobili costruiti sul demanio marittimo, neppure la legge che ha consentito l’accessione invertita dei confinanti di suoli demaniali (d.l. n. 143 del 2003, conv. in l. n. 212 del 2003, art. 5 bis) ha riguardato le aree marittime, espressamente escluse.
Non solo. Ma mentre per l’innanzi vi era stata qualche apertura, come nel caso della portualità privata, attualmente si assiste ad un forte irrigidimento sia della legislazione che della giurisprudenza nel senso della demanialità pubblica di tutte le aree comunque costiere, nonostante la loro forte valenza economica e di mercato, sia sotto l’aspetto industriale e produttivo che sotto quello commerciale e turistico.
Ciò si spiega, con una sempre più vigile coscienza ambientalista che vede (non a torto) una perversa coincidenza tra privatizzazione delle coste e loro cementificazione. L’idea generale è che, fin tanto che le spiagge, i lidi ed i porti restano in mano pubblica, diventa più difficile guastare l’ambiente, già così pesantemente compromesso dall’abusivismo, e più possibile conservare per l’utilità generale dei beni che, altrimenti, sarebbero definitivamente assoggettati all’esclusivo interesse o godimento dei soggetti economicamente più forti”.
Tuttavia, siamo costretti a notare che, atteso tale indirizzo, la nostra citta’ e’ assolutamente in controtendenza.
Passeggiando sulla nostra riviera e’ assolutamente evidente il proliferare di nuove strutture.
In particolare, a decorrere dall’anno 2000 circa, qualcuno (senz’altro un tecnico) ha elaborato un’articolata procedura che ha dato il via al meccanismo dello sdoppiamento delle concessioni.
La chiave di accesso alla edificazione è rappresentata dalla introdotta prassi della sub-concessione: si permette cioè un frazionamento funzionale che concede all’originario concessionario di sub-affittare alcuni rami della sua azienda (per es. ristorazione e gestione della spiaggia).
Tale divisione della concessione demaniale originaria non comporta alcuna modifica degli indici urbanistici e neppure di tipo catastale. La prassi della sub-concessione demaniale (quale affitto di azienda), occorre ribadirlo, è lecita proprio perchè la suddivisione dell’originaria concessione (frazionamento) non determina alcun vantaggio urbanistico; su questo punto la giurisprudenza è categorica: “ non realizza una lottizzazione di fatto nè abusiva il frazionamento di una originaria particella che non comporti alcun vantaggio urbanistico, non avendo alterato gli indici e parametri di riferimento della zona oggetto dell’intervento (T.A.R. Abruzzo L’Aquila, 15 maggio 2003, n. 256)”.
Nella sostanza il sub-entrante deve rispondere della esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nella licenza di concessione originaria che disciplina il mantenimento del complesso balneare.
Quel che avviene invece è che, detto “sdoppiamento” funzionale delle concessioni diviene illeggittimo,secondo noi, quando, su richiesta dei sub-concessionari (ad es.:gestori della parte riguardante la spiaggia) vengono dati permessi a costruire, utilizzando quindi lo stratagemma del frazionamento della originaria concessione demaniale, al fine di ottenere la possibilità di incrementare gli indici di edificazione, oltre le previsioni dello strumento urbanistico vigente e le limitazioni del P.D.M. regionale ed in particolare dell’articolo 13 che stabilisce che sino all’ approvazione dei Piani Demaniali Comunali è possibile eseguire solamente ristrutturazioni senza aumento dei parametri edilizi per le concessioni esistenti e nel limite della superficie massima di 250 mq di occupazione di superfici coperte e pavimentate. In alcuni casi, tra l’altro, le nuove costruzioni (che dovrebbero essere, secondo le concessioni, adibite a semplice servizio della balneazione (chiosco-bar), svolgono spesso attività similari a quelle svolte dallo stabilimento principale (ristorante-pizzeria).
Ecco come molti stabilimenti balneari diventano doppi e, realizzando inoltre manufatti asserviti alla doppia attività, “riempiono” il lungomare di baracche e casotti vari.
Ma non basta!
A tale degenerazione si aggiunge la questione relativa alle numerosissime opere autorizzate come strutture stagionali aventi carattere di ”facile rimovibilità” e che quindi terminata la stagione balneare andrebbero rimossi, che invece occupano il suolo demaniale stabilmente in modo permanente senza che vengano svolti controlli sulla stagionalita’ delle strutture.
Tra queste opere rivestono una particolare importanza le “tende ombreggianti” che diventano, con una sorta di autocertificazione progettuale, tettoie fisse con tanto di pedane sottostanti, che poi in molti casi vengono verandate incrementando le volumetrie esistenti producendo cosi’ i numerosissimi “ristorantini” di cui ormai e piena la nostra riviera.
Sul punto, peraltro, si è pronunciato (invano) il Tar Pescara vedi sentenza-sirenetta
Infine, riguardo le recenti edificazioni e super-ristrutturazioni tutt’ora in corso,non si capisce che fine hanno fatto tutte le norme di salvaguardia scattate con l’adozione del Piano Spiaggia Comunale(febbraio 2006), che di fatto non dovrebbero permettere grandi opere fino ad approvazione definitiva del Piano stesso.
Noi non ci stancheremo mai di denunciare attraverso esposti e mezzi di comunicazione tale stato di cose, confidando a questo punto solo nella Magistratura.
La redazione di Marelibero


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